Sì alla pre-apertura della stagione di caccia in Sicilia, così come deciso dall’Assessorato regionale guidato da Antonello Cracolici. Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tar rigettando il ricorso delle associazioni ambientaliste contro il calendario venatorio della Regione siciliana. “La data di inizio dell’attività venatoria – aveva spiegato Cracolici difendendosi dalle accuse a proposito della pre-apertura della stagione di caccia – è materia regolata dalla legge quadro 157 del 92 a cui fa riferimento anche la legge regionale 33 del 92 e non da organi tecnici del Ministero. La normativa indica esattamente l’intervallo di tempo entro il quale può essere esercitata la caccia in Italia, ovvero dal 17 settembre al 31 gennaio dell’anno successivo e stabilisce la possibilità di istituire giornate di pre- apertura nei primi giorni di settembre. Nell’arco temporale indicato, ogni regione regola dunque in piena legittimità”.
Secondo l’assessore, “il calendario venatorio della Regione Siciliana prevede numerose disposizioni a tutela della fauna rispetto agli anni precedenti, come regimi di tutela particolare per alcune specie migratorie, limitazioni sul turismo venatorio selvaggio, (introdotte per la prima volta in Sicilia) sul numero di capi prelevabili e sulle modalità di caccia (ad esempio allodola in appostamento ed uso del furetto) oltre a prescrizioni speciali nelle zone vicine alle aree interessate dagli incendi: per la prima volta è stata introdotta una fascia di rispetto di 100 metri lungo i confini delle aree colpite dalle fiamme, dove sarà interdetto il prelievo venatorio, oltre al generale divieto di caccia nelle zone percorse da incendio stabilito dalla legge.